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by Lamberto Rinaldi
Aggiornato: 4 anni fa 17456
Gaminginsider-News-Commissione Europea Ursula Von der Leyen

Stando alle stime della Commissione UE, l’Italia non ha adempiuto completamente a quel che riguarda la normativa sull’antiriciclaggio in materia di gioco.

Lunedì 15 luglio è stato pubblicato, alla Camera, il dossier inerente lo schema di decreto legislativo sulla “Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”, in cui vengono fatti riferimenti al gioco, seppur il decreto resti invariato rispetto alla normativa attualmente vigente.

Nella scheda di lettura si legge che il diritto primario dell’UE identifica la realizzazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza e, per raggiungere questi obiettivi, occorre, tra le altre cose, l’adozione di misure circa i movimenti capitali e i pagamenti, per prevenire e contrastare il terrorismo e le attività ad esso collegate. Di conseguenza, circa il contrasto del riciclaggio di denaro di provenienza illecita, o presunta tale, sono state emanate numerose direttive, su tutte la recente 2015/849/Ue, recepita con il decreto legislativo n. 90 del 2017 (a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 231 del 2007) e, da ultimo, la 2018/843/UE, del cui recepimento tratta lo schema di decreto legislativo qui in esame (trasmesso alle Camere il 4 luglio 2019)”.

Con la messa in mora del 7 marzo scorso, la CE ha dato avvio ad una procedura di infrazione con particolare riferimento all’attuazione della direttiva UE di cui sopra, che si basa sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario al fine di riciclare denaro o finanziare movimenti terroristici. Nella stessa messa in mora la Commissione ha sottolineato come le misure comunicate dall’Italia per l’attuazione della normativa vigente in Unione Europea non costituiscono in realtà un completo recepimento della direttiva. Vengono poi precisate una serie di disposizioni ritenute inattuate, come si legge. Tra le tante, “La mancata attuazione dell’art. 47, comma 2, della direttiva – si legge nel testo – il quale fa obbligo agli Stati membri di prevedere requisiti di professionalità e onorabilità in capo agli esponenti e ai titolari effettivi di prestatori di servizi di cambio, monete elettroniche, gioco d’azzardo et similia. Il Governo replica che tali requisiti sono già previsti a livello di normativa primaria in altri testi“.

In riferimento alle disposizioni della Commissione Europea, nel dossier della Camera si legge quanto segue: “Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo quarto del presente decreto, s’intendono per: a) attività di gioco: l’attività svolta, su concessione dell’Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un’operazione di gioco; c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco; d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi; e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l’apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco; f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco; g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l’attività di gioco; h) operazione di gioco: un’operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro; i) videolottery (Vlt): l’apparecchio da intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6 lettera b), Tulps, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario.

Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all’articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto”.

Si segnala – si legge ancora nel dossier – che il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell’economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la Uif, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo”.

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